Rinnovo CCNL Acconciatura – Estetica – Centri di benessere: importanti novità nella regolamentazione dell’apprendistato

2 dicembre 2014

in Apprendistato

estetica_300pxIl rinnovo del CCNL Acconciatura – Estetica – Centri benessere siglato l’8 settembre 2014 introduce rilevanti novità nella regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.

La prima importante novità riguarda l’ampliamento del periodo di prova degli apprendisti: si passa dai 45 giorni previsti dalla precedente regolamentazione, per tutti i livelli di inquadramento finale, ai 3 oppure 4 mesi a seconda del livello nel quale sarà inquadrato l’apprendista al termine del periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda la durata del periodo di apprendistato si passa dai due gruppi previsti dal “vecchio” contratto a 3 gruppi:

  • Nel primo gruppo rientrano le figure professionali che per le quali si prevede una durata del periodo fino a 5 anni. Si tratta di qualifiche che rivestono un ruolo essenziale per l’attività di queste imprese: acconciatore, estetista, tatuatore, massaggiatore, eccetera.
    Se l’apprendista è assunto da imprese non artigiane tale durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.
  • Del secondo gruppo, invece, fanno parte gli addetti alla manicure e pedicure, che eseguono un trattamento esclusivamente estetico, per i quali sono previsti 18 mesi di apprendistato.
  • Nel terzo gruppo rientrano le qualifiche professionali di tipo impiegatizio per le quali si prevede una durata del periodo di apprendistato fino a 3 anni.

Inoltre, è stata prevista una riduzione della durata dell’apprendistato di sei mesi se il giovane lavoratore è in possesso di titolo di studio post-obbligo di qualifica professionale. Ciò a condizione che vi sia una coerenza tra il percorso di studi e la qualifica per la quale viene attivato il contratto di apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere sottoscritto anche a tempo parziale purché l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale.

Il sistema di calcolo per la retribuzione dell’apprendista è sempre quello della percentualizzazione.

Per ciò che concerne le ore di formazione professionalizzante sono previste 80 ore medie per anno, comprensive delle ore di formazione relative al rischio specifico previste dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

La durata si riduce a 70 per quegli apprendisti del 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta  in questo caso a 4 anni e 6 mesi.

La formazione professionalizzante potrà essere erogata in azienda anche attraverso modalità quali affiancamento, on the job, eccetera.

L’impresa potrà avvalersi di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere.

È stato previsto che il piano formativo individuale, da redigersi in forma sintetica, potrà essere elaborato anche entro 30 giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro, ciò con l’obiettivo di consentire all’impresa di poter valutare più attentamente le opportunità didattico-formative alle quali avviare il giovane apprendista.

Trattamento retributivo degli apprendisti

Il trattamento economico durante l’apprendistato è determinato dall’applicazione delle percentuali, riportate nelle tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Tabella 1 – Apprendisti del 1° Gruppo (durata 5 anni):

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6° sem

7° sem

8° sem

9° sem

10° sem

65%

65%

70%

78%

85%

85%

90%

90%

95%

100%

Tabella 2 – Apprendisti del 2° Gruppo (durata 18 mesi):

1° sem

2° sem

3° sem

63%

80%

100%

Tabella 3 – Apprendisti del 1° Gruppo (durata 4 anni e 6 mesi) con titolo di studio post obbligo o qualifica:

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6° sem

7° sem

8° sem

9° sem

65%

65%

70%

78%

85%

85%

90%

90%

100% *

* Tale trattamento economico per il 9° semestre si applica ai contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dal 1° dicembre 2011. Per i contratti stipulati precedentemente a tale data si applica quanto previsto dall’accordo del 7 luglio 2008.

Tabella 4 – Apprendisti del 3° Gruppo (durata 3 anni):

1° sem

2° sem

3° sem

4° sem

5° sem

6° sem

65%

65%

70%

78%

85%

85%

Ulteriori informazioni si possono avere da Servizi per l’Innovazione nel Lazio Srl – Spin Lazio Srl all’indirizzo e-mail info@spinlazio.com oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 al numero 0771/902323.

Scarica la brochure informativa.

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