CCNL EDILIZIA ARTIGIANI: Dal 1 giugno 2013 entra in vigore il nuovo regolamento per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

19 luglio 2013

in Apprendistato, Formazione, Mercato del lavoro, Servizi alle imprese

Confartigianato, CNA, Casartigiani , Claai e Feneal- Uil, Filca- Cisl, Fillea- Cgil hanno sottoscritto il 6 maggio l’accordo nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.

L’accordo che si applica ai contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 giugno 2013 prevede che:

1– il periodo di prova potrà avere una durata massima di 6 settimane;

2- la durata del contratto di apprendistato professionalizzante in relazione alla qualifica da conseguire può avere una durata massima che va dai 60 ai 36 mesi. Ad esempio: carpentiere, ferraiolo, stuccatore: durata massima di 51 mesi. Muratore, imbianchino, piastrellista, pavimentatore: durata massima: 48 mesi;

3– a decorrere dal 1 giugno 2013 la retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione delle percentuali previste dall’accordo sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2 livello,EVR;

4– la formazione tecnico – professionale dell’apprendista ha una durata di annua di 80 ore. La formazione tecnico- professionale può essere svolta in azienda nel caso il tutor/referente aziendale ha i requisiti previsti dalla legge;

5– nel caso l’apprendista al momento dell’assunzione abbia un’età pari o superiore a 26 anni, la formazione tecnico – professionale può essere ridotta del 50%;

6– i periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista purchè detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche;

7– per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore a cui deve essere allegato il Piano Formativo Individuale dell’apprendista;

8– in relazione ai limiti previsti per l’assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno di rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti alla data di stipula dell’accordo;

9- la formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale acquisita ai fini contrattuali va registrata sul Libretto di Formazione dell’apprendista.

Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio srl, società specializzata in materia di apprendistato, organizza i corsi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali destinati agli apprendisti previsti dalla normativa regionale.

Le imprese che iscrivono gli apprendisti ai corsi organizzati da Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio srl, possono avvalersi, anche di un servizio gratuito di informazione sui contenuti dell’Accordo che regolamenta l’apprendistato professionalizzante nel settore.

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