ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

7 giugno 2019

in Apprendistato, Mercato del lavoro

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l’incentivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, spetta anche nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato realizzatosi successivamente al 31 dicembre 2017, sempre che, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età.

Più precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

SCARICA:
- Circolare INPS n. 40 del 02/03/2018 (PDF)

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