Contratto nazionale Edilizia Industria, nuova regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante

11 aprile 2019

in Apprendistato

Con l’accordo del 4 aprile 2019 ANCE, AGCI, ANCPL-LEGACOOP e CONFCOOPERATIVE Federlavoro e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL hanno disciplinato l’apprendistato per i contratti stipulati dal 1° aprile 2019. Per i contratti stipulati antecedentemente resta fermo il trattamento economico in vigore dal 1° luglio 2018.

Apprendistato CCNL Industria e CCNL Cooperative

Disciplina generale

La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l’accertamento dei crediti formativi.

Nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Per “maestranze specializzate e qualificate” si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell’apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Durata del contratto

La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:

- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all’acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;

- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell’artigiano: 48 mesi.

Retribuzione

Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:

Scarica il documento:

- Apprendistato CCNL Industria e CCNL Cooperative (PDF – 3 MB)

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