Regolamentazione dell’Apprendistato Professionalizzante nel settore delle Cooperative Sociali

18 giugno 2019

in Apprendistato

CCNL per i dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, rinnovato il 24 maggio 2019 tra Legacoopsociali, Federsolidarietà-CONFCOOPERATIVE, AGCI-Solidarietà e FP-CGIL, FISASCAT-CISL, FPS-CISL, UIL-FPL.

FINALITÀ DELL’ISTITUTO

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A, B, C, D, E ovvero nelle posizioni economiche da A2 a E2 della classificazione del personale, di cui all’art. 47 del CCNL (inquadramento del personale). È invece escluso per i seguenti profili sanitari di seguito elencati: infermiere generico, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, medico, psicologo.

PROPORZIONE NUMERICA

Il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare non può superare l’80% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

PERCENTUALE DI CONFERMA

Le imprese con più di 20 dipendenti non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
La limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sotto indicate percentuali sul minimo contrattuale conglobato mensile, come previsto dall’art. 76 del CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l’apprendistato, con le seguenti progressioni.

Per contratti di durata fino a 18 mesi:
- dal 1° al 9° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 24 mesi:
- dal 1° al 12° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 36 mesi:
- dal 1° al 18° mese: 85% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 19° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Alla fine dell’apprendistato la posizione economica di inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

DURATA DELL’APPRENDISTATO

Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:
A: 18; B: 24; C: 24; D: 36; E: 36.

La durata del contratto instaurato nei confronti dei soggetti per il raggiungimento della qualifica di educatore professionale, qualora l’apprendista sia in possesso di specifico titolo di studio, viene ridotta a 24 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 12° mese: 85%;
- dal 13° al 24° mese: 90%.

La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio-sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio-sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva:
- dal 1° al 9° mese: 85%;
- dal 10° al 18° mese: 90%.

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