Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limite di età per i titolari di trattamento di disoccupazione

1 febbraio 2017

in Apprendistato

L’art. 47, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

L’interpello n. 19 del 20 maggio 2016 del Ministero del Lavoro ha specificato che con l’espressione “trattamento di disoccupazione” si intendono:

- la NASPI (è il trattamento di disoccupazione per i lavoratori subordinati che hanno perso, indipendentemente dalla loro volontà, il lavoro);

- la DIS-COLL (apposita indennità disoccupazione in favore dei collaboratori);

- l’ASDI (misura di sostegno al reddito per i lavoratori che abbiano fruito della NASPI per l’intera sua durata).

Il contratto di apprendistato è finalizzato a una qualificazione o riqualificazione dei lavoratori interessati. Ciò presuppone che il Piano Formativo Individuale da allegare al contratto di assunzione deve essere finalizzato all’acquisizione di competenze aggiuntive rispetto alla qualificazione già posseduta, oppure che deve prevedere l’acquisizione di competenze tecnico-professionali per una nuova qualificazione.

Le competenze tecnico-professionali da inserire nel Piano Formativo Individuale sono quelle individuate dalla contrattazione collettiva sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale.

In questo caso, però, la normativa non prevede i benefici contributivi previsti nel primo anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

I vantaggi per le imprese:

- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto di apprendistato o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;

- la contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro è del 10% (11,61% con la maggiorazione prevista dalla Legge 92/2012) per le imprese con un organico superiore alle 9 unità, mentre è pari al 3,11% per il primo anno, al 4,61% per il secondo anno e al 11,61% per il terzo anno per le aziende che occupano un numero inferiore di dipendenti.

- deducibilità dalla base IRAP del costo dell’apprendista;

- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo.

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